LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 3
 (Presidente)
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, è scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale, dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EZIT, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori ed esercita le competenze previste dallo statuto.
3. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza è sostituito dal Vicepresidente, nominato ai sensi dello statuto.