LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 10
 (Vigilanza)
1. L'EZIT è sottoposto, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:
a) bilancio di previsione;
b) conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;
c)   ( ABROGATA )
d) regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.
2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.
3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a un anno.
5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.
5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.
5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.
5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.
5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.
5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.
5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.
5 undecies.  
( ABROGATO )
5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 2018, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui al Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana.
5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5 quaterdecies. Qualora alla data del 30 giugno 2018 la gestione liquidatoria non sia definitivamente chiusa, i rapporti attivi e passivi del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), nonché i beni patrimoniali disponibili di cui al comma 5 duodecies, transitano in apposita gestione a contabilità separata presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana tale da garantire la distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività sino alla definizione delle residue attività liquidatorie. La gestione separata di cui al presente comma è amministrata, sotto la vigilanza della Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche, dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del soppresso EZIT. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla gestione separata il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana si avvale di proprio personale i cui oneri sono a carico della gestione liquidatoria. Alla chiusura della gestione liquidatoria si applica quanto previsto dal comma 5 duodecies.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
3Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 3/2015
4Comma 5 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
5Comma 5 ter aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
6Comma 5 quater aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
7Comma 5 quinquies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
8Comma 5 sexies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
9Comma 5 septies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
10Comma 5 octies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
11Comma 5 nonies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
12Comma 5 decies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
13Comma 5 undecies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
14Comma 5 duodecies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
15Comma 5 ter decies aggiunto da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 3/2015
16Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
17Parole sostituite al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 3/2015
18Parole aggiunte al comma 5 nonies da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
19Comma 5 nonies .1 aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
20Comma 5 nonies .1.1 aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
21Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
22Comma 5 undecies abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
23Parole sostituite al comma 5 duodecies da art. 1, comma 13, L. R. 16/2016
24Parole sostituite al comma 5 duodecies da art. 2, comma 52, L. R. 37/2017
25Integrata la disciplina del comma 5 duodecies da art. 4, comma 1, L. R. 44/2017
26Parole aggiunte al comma 5 duodecies da art. 1, comma 30, lettera a), L. R. 14/2018
27Comma 5 quater decies aggiunto da art. 1, comma 30, lettera b), L. R. 14/2018