LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25

Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/10/2002
Allegati:
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 1
 (Natura e finalità dell'EZIT)
1. L'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale, come evidenziato dall'allegata planimetria (allegato A) secondo la disciplina vigente in materia di Consorzi di sviluppo economico locale.
2. L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.
3. L'EZIT ha durata illimitata.
4. L'EZIT è dotato di autonomia finanziaria fondata sulle seguenti fonti finanziarie:
a) i contributi comunitari, statali, regionali e privati;
b) i ricavi derivanti dalla vendita degli immobili e dalla riscossione dei canoni di locazione;
c) i contributi e i canoni a copertura dei costi sostenuti dall'Ente per i servizi erogati.
5. L'Ente accede ai finanziamenti previsti dalla Comunità europea, dallo Stato e dalla Regione a favore dei Consorzi industriali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 22, comma 6, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 3/2015