LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 2002, n. 23

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Per il finanziamento degli interventi a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, come modificato dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 19/2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 208.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.6.1.59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base/capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) U.P.B. 3.1.6.1.61 - capitolo 743 -39.228,44 euro;
b) U.P.B. 53.1.9.1.690 - capitolo 1532 -168.771,56 euro.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire le somme versate all'Amministrazione regionale dalla Finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia Friulia SpA a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dall'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 13/2002, sino alla misura massima di 710.000 euro, anche per quanto attiene al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già in essere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 710.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo per l'anno 2002.
3. 
( ABROGATO )
4. Al fine di dare attuazione al Programma di iniziativa comunitaria "Phare Twinning Ungheria HU0008-01", approvato dalla Commissione europea con propria decisione n. 2258 dell'8 ottobre 2001 nell'ambito del programma Phare istituito con il regolamento (CEE) n. 3906 del 18 dicembre 1989 e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest - una convenzione riguardante la realizzazione delle attività di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'Accordo sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 giugno 2001, nonché le modalità di svolgimento e di gestione del personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 31.098 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.15.1.1231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 784 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione <<Spese per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Phare Twinning Ungheria>> e con lo stanziamento di 31.098 euro per l'anno 2002.
6. Le assegnazioni comunitarie disposte per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono acquisite sull'unità previsionale di base 2.3.1232 <<Interventi attuativi di programmi comunitari di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3, con riferimento al capitolo 1801 (2.3.1.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione <<Assegnazioni comunitarie per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Phare Twinning Ungheria>> e con lo stanziamento di 31.098 euro per l'anno 2002.
8. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) Interreg III B CADSES, INTERREG III B "Spazio Alpino" e INTERREG III C, nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.
9. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3/2002, le parole <<, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato>> sono abrogate.
10. 
( ABROGATO )
(5)
11. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992 per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002 si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2002.
12.
Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, capo I, sezione II, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis")
1. Qualora la legge finanziaria regionale stabilisca riduzioni di aliquota ai fini IRAP nell'ambito del regime "de minimis", per il computo del periodo di riferimento, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto.>>.

13. La disposizione di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, come inserito dal comma 12, si applica anche alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dell'articolo 2 della legge regionale 3/2002.
14.
All'articolo 1 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 27 è inserito il seguente:
<<27 bis. All'attuazione di quanto disposto dal comma 27, l'Amministrazione regionale provvede anche mediante trasferimento alle Aziende ivi citate delle somme derivanti dal ricavo della vendita degli immobili già di proprietà delle Aziende stesse inseriti nell'operazione di cartolarizzazione.>>.

15. Per le finalità di cui al comma 27 bis dell'articolo 1 della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 14, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.9.1.400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1446 (1.1.157.2.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - spese correnti - con la denominazione <<Restituzione alle Aziende sanitarie regionali dei proventi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione per la vendita dei beni già di proprietà delle Aziende stesse>> e con lo stanziamento di 20.000.000 di euro per l'anno 2002.
16. Per promuovere ed incentivare i rapporti di proficua collaborazione internazionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere, a titolo gratuito, a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario e/o in quello socio-assistenziale o in quello della formazione professionale, beni mobili, attrezzature e strumentazioni non più utilizzabili da parte dell'Amministrazione regionale.
17. Per le finalità di cui al comma 16, le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a cedere, a titolo gratuito, a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro beni mobili, attrezzature e strumentazioni, classificati fra i beni disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, non più utilizzabili e per i quali venga valutata infruttuosa o non economica la loro alienazione.
18. 
( ABROGATO )
(8)
19. 
( ABROGATO )
(2)
20. Nelle more della definizione dei rapporti connessi all'attuazione del disposto di cui al comma 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri gestionali di cui al comma 19 medesimo fino al 31 dicembre 2002, con imputazione delle relative spese alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, a carico dei pertinenti capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. 
( ABROGATO )
(3)
22. Per le finalità di cui al comma 21 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1635 (1.1.152.2.12.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese correnti - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per spese postali in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3>>, e con lo stanziamento di 125.000 euro per l'anno 2002.
23. All'onere di 125.000 euro derivante dal comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1454 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per l'anno 2002.
24. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, le parole <<, nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini,>> sono sostituite dalle seguenti: <<e per le prestazioni fornite per i medesimi fini, nonché alle spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali,>>.
25. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 56/1975, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata mediante sostituzione delle parole <<nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini>> con le parole <<per le prestazioni fornite per i medesimi fini e spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali>>.
26. All'articolo 36 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<patrimonio disponibile regionale>> sono aggiunte le parole <<, ovvero a cedere detti beni alle società medesime sulla base di perizie di stima redatte da professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente>>;
b) al comma 2 dopo la parola <<partecipazioni>> sono aggiunte le parole <<e le cessioni>>;
c)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono apportate le conseguenti variazioni nel conto patrimoniale relative alla consistenza della partecipazione ovvero cessione dei beni immobili disponibili.>>.

27. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, all'articolo 2, comma 1, della citata legge regionale 2/1999, le parole <<a tre anni>> sono sostituite dalle parole <<a quello previsto per l'esercizio delle competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1>>.
28. 
( ABROGATO )
(4)
29. 
( ABROGATO )
(9)
30. 
( ABROGATO )
31. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 29, dopo le parole <<legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni>>, sono aggiunte le parole <<, salvo quanto previsto dal comma 1 bis>>.
32.
All'articolo 21 della legge regionale 29/2001, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Al presidente ed ai componenti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.>>.

33. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci/documento tecnico citati, riferiti alle unità previsionali di base a fianco di ciascuno indicate:
a) capitoli 1526 e 1527 (di nuova istituzione - tabella G) - U.P.B. 53.1.16.1.2211;
b) capitolo 1529 - U.P.B. 52.3.16.1.391;
c) capitolo 1592 - U.P.B. 1.3.10.1.19.

34. Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - sono apportate le seguenti modifiche:
a) il codice di finanza regionale <<(4.1.0)>> dei capitoli 1306 e 1307 dell'unità previsionale di base 5.2.562 - come rettificata dall'articolo 6, comma 3 - è corretto in <<(5.2.0)>>;
b) il codice di finanza regionale <<(3.2.4)>> del capitolo 772 dell'unità previsionale di base 3.2.522 è corretto in <<(5.2.0)>>; il citato capitolo 772 è trasferito - con il relativo stanziamento complessivo di 3.561.000 euro, suddiviso in ragione di 1.187.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 - nell'unità previsionale di base 5.2.562 richiamata alla lettera a), il cui stanziamento è elevato di pari importo, a fronte del corrispondente azzeramento dello stanziamento dell'unità previsionale di base 3.2.522 che viene pertanto soppressa.

35. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 il codice di finanza regionale <<2.1.233.3.09.17>> del capitolo 850 dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 è corretto in <<2.1.233.3.12.32>>.
36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 5, comma 13, L. R. 12/2003
2Comma 19 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 19/2004
3Comma 21 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 19/2004
4Comma 28 abrogato da art. 3, comma 59, L. R. 1/2007
5Comma 10 abrogato da art. 8, comma 41, L. R. 1/2007
6Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera tt), L. R. 10/2012
7Parole sostituite al comma 17 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
8Comma 18 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
9Comma 29 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 11/2015
10Comma 30 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 11/2015