LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 2002, n. 23

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore dei corregionali all'estero, dell'istruzione, della cultura e delle lingue regionali e minoritarie)
1. All'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Interventi in favore dei corregionali in America latina e degli italiani in Argentina>>;
b)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale approva specifici progetti d'intervento che possono comprendere anche il completamento di iniziative straordinarie già previste.
2. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.>>;
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La Regione è autorizzata a conferire la quota prevista a proprio carico al Fondo di solidarietà per gli italiani in Argentina, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.>>.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7/2002, per le finalità ivi indicate comprensive dell'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, della medesima legge regionale 7/2002, s'intende disposta per dette finalità comprensive dei progetti d'intervento di cui al citato articolo 15, commi 1 e 2 bis, come rispettivamente modificato e inserito dal comma 1, lettere b) e c).
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare iniziative dirette a rafforzare l'efficacia e l'impatto nel territorio dell'azione avviata sulla base dei provvedimenti statali e regionali in materia di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana, mediante interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale della lingua stessa.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5530 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - spese correnti, con la denominazione <<Spese per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale della lingua friulana>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
8. Nell'ambito degli interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua friulana, al fine di sostenere la prosecuzione del progetto speciale rivolto all'edizione a stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana, è autorizzata la concessione al Consorzio "Centri Friul Lenghe 2000", costituito per iniziativa dell'Università degli studi di Udine, di un finanziamento straordinario di 50.000 euro per l'anno 2002.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5569 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie, con la denominazione <<Finanziamento straordinario al Consorzio "Centri Friul Lenghe 2000" per la prosecuzione del progetto speciale per l'edizione a stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.1.9.1.690 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 1532 del citato documento tecnico, il cui stanziamento è ridotto di 50.000 euro per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 2, lettera f), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
2Comma 4 abrogato da art. 13, comma 2, lettera f), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
3Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera p), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.