LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 2002, n. 23

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un contributo straordinario per l'anno 2002 di 1.250.000 euro da destinare a investimenti e a spese correnti, ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata del programma degli investimenti e delle specifiche delle spese correnti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 2252 (2.1.235.3.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Contributo straordinario all'ARPA per investimenti e spese correnti>> e con lo stanziamento di 1.250.000 euro per l'anno 2002.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede, nei limiti della quota di 218.272,55 euro, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.807,45 euro suddivisa in ragione di 8.262.888,65 euro per l'anno 2002, di 4.647.918,80 euro per l'anno 2003 e di 2.582.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 15.2.22.2.1221 denominata <<Tutela ambientale di aree costiere e lagunari>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione Obiettivo n. 15 - programma 15.2 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 2559 (2.1.210.5.10.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di interventi integrativi nell'ambito del progetto "Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari" previsto dal DOCUP Obiettivo 2 2000 - 2006, misura 3.1 - azione 3.1.3. - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 15.492.807,45 euro suddiviso in ragione di 8.262.888,65 euro per l'anno 2002, di 4.647.918,80 euro per l'anno 2003 e di 2.582.000 euro per l'anno 2004.
7. All'onere complessivo di 15.492.807,45 euro derivante dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, degli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) UPB 4.4.22.2.597/capitolo 2549: storno di complessivi 11.619.370,70 euro, suddivisi in ragione di 5.422.370,70 euro per l'anno 2002 - corrispondente per 258.228,45 euro a somme non impegnate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 9, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 18 del 18 febbraio 2002 - di 3.615.000 euro per l'anno 2003 e di 2.582.000 euro per l'anno 2004;
b) UPB 11.2.61.2.362/capitolo 6739: storno di complessivi 3.873.436,75 euro, suddivisi in ragione di 2.840.517,95 euro per l'anno 2002 - corrispondente per 258.228,45 euro a somme non impegnate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 9, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 19 del 18 febbraio 2002 - e di 1.032.918,80 euro per l'anno 2003.

8. Al fine di promuovere la realizzazione di sistemi di gestione qualità ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la redazione di studi di fattibilità agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate.
9. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2002 le istanze contributive devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2213 denominata <<Sistemi di gestione qualità ambientale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 alla funzione Obiettivo n. 4 - programma 4.1 - spese correnti - con riferimento al capitolo 2212 (1.1.158.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione <<Contributi agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali o in aree contigue collegate per la redazione di studi di fattibilità di sistemi di gestione qualità ambientale>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.
11. 
( ABROGATO )
(6)
12. In relazione al disposto di cui al comma 11 nella denominazione del capitolo 2213 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 le parole: <<agli Enti di sviluppo industriale ed ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali>>.
13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l'11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all'11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d'acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.
14. Per le finalità previste dal combinato disposto del comma 13, dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 23/2001, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In relazione al maggiore costo dell'intervento di ripristino e messa in sicurezza della galleria Masarach dell'acquedotto della Destra Tagliamento, alle finalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è destinata la quota di 361.519,83 euro della spesa già autorizzata per l'anno 2001 con l'articolo 5, comma 158, della legge regionale 4/2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: <<di Remanzacco e Pradamano>> sono sostituite dalla seguente: <<consorziati>>.
17. Entro il 31 dicembre 2002, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28.
18. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur risultando beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, non abbiano provveduto alla formale adozione del suddetto piano, ma comunque abbiano provveduto a liquidare la spesa ammessa a contributo, sono autorizzati a presentare richiesta di erogazione del saldo dovuto, previa dichiarazione asseverata dell'effettuazione delle spese sostenute.
19. 
( ABROGATO )
20. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la corretta e funzionale gestione e attuazione degli interventi di soccorso alpino e speleologico, è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione di Trieste, da destinarsi a opere di risistemazione e prima fase di ristrutturazione e adeguamento della sede regionale e centrale operativa, ubicata a Padriciano, destinata a magazzini e spazi per l'organizzazione del soccorso.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3348 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - sezione di Trieste per opere di risistemazione, ristrutturazione e adeguamento della sede regionale e centrale operativa di Padriciano>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.
23. All'onere di 100.000 euro derivante dal comma 22 si provvede, in deroga al disposto di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze 18 febbraio 2002, n. 20.
24. In relazione ai minori rientri netti accertati al 31 dicembre 2001, nella misura di 75.553.637 lire, pari a 39.020,20 euro, sull'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER>>, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è ridotto di 39.020,20 euro per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. In relazione ai maggiori rientri netti accertati al 31 dicembre 2001, nella misura complessiva di 6.206.996.983 lire, pari a 3.205.646,42 euro, relativi alla sommatoria delle conversioni di ogni singolo accertamento, a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale>>, e in considerazione di quanto disposto con l'articolo 6, comma 20, secondo periodo, della legge regionale 3/2002, è autorizzata la spesa di 1.080.942,42 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni aventi titolo alle compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'Obiettivo 2 2000-2006 le risorse assegnate dallo Stato nell'ambito delle finalità di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000, per il finanziamento del 100 per cento della spesa relativa a interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di opere pubbliche, incluse le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Agli interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 4.148.491,68 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la cui denominazione è modificata in <<Trasferimenti alle autonomie locali per interventi specifici>>, con riferimento al capitolo 719 (2.1.232.3.10.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - spese d'investimento - con la denominazione <<Contributi ai Comuni a titolo di compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'Obiettivo 2 2000-2006 - fondi statali>> e con lo stanziamento di 4.148.491,68 euro per l'anno 2002, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi e per le finalità della normativa indicata al comma 28, che è acquisita sull'unità previsionale di base 2.3.300 <<Assegnazioni vincolate a interventi a favore delle aree depresse>> che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con riferimento al capitolo 719 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione <<Assegnazioni dallo Stato a titolo di compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'Obiettivo 2 2000-2006>> e con lo stanziamento di 4.148.491,68 euro per l'anno 2002.
30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 1.093.727,38 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3316 (2.1.264.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - spese d'investimento - con la denominazione <<Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle ATER - fondi statali>> e con lo stanziamento di 1.093.727,38 euro per l'anno 2002, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi della normativa statale citata al comma 30, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.112 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 721 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione <<Acquisizione dallo Stato dei rientri derivanti dai mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in relazione all'accordo di programma del 19 aprile 2001, stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112>> e con lo stanziamento di 1.093.727,38 euro per l'anno 2002.
32. In relazione al disposto di cui al comma 42, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3266, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3314 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21>>.
33. Per la definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi dovuti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di 13.245,68 euro, suddivisa in ragione di 10.983,98 euro per l'anno 2002, di 1.507,80 euro per l'anno 2003 e di 753,90 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3330 (2.1.238.3.07.26) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi dovuti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche>> e con lo stanziamento complessivo di 13.245,68 euro, suddiviso in ragione di 10.983,98 euro per l'anno 2002, di 1.507,80 euro per l'anno 2003 e di 753,90 euro per l'anno 2004.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Cargnacco un contributo straordinario per interventi di ristrutturazione del Tempio.
35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3429 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Contributo straordinario alla Parrocchia di Cargnacco per la ristrutturazione del Tempio>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002.
36. Al <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia>> iscritto all'unità previsionale di base 5.4.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi affluiscono i maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2001 pari a 1.192.583.221 lire, corrispondenti a 615.917,83 euro, determinati quale saldo algebrico tra:
a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 1.115.062.885 lire pari a 575.881,92 euro, e rispettivamente per 78.226.590 lire pari a 40.400,66 euro;
b) le minori entrate accertate sull'unità previsionale di base 3.6.544 del precitato stato di previsione, con riferimento al capitolo 1062 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 706.254 lire pari a 364,75 euro;
conseguentemente lo stanziamento del capitolo 9621 è elevato di 615.917,83 euro per l'anno 2002.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda consorziale trasporti di Trieste (ACT) un contributo di 125.000 euro per il restauro di una vettura storica nell'ambito del centesimo anniversario del Tram di Opicina.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4005 (2.1.235.3.09.22) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione <<Contributo all'Azienda consorziale trasporti di Trieste (ACT) per il restauro di una vettura storica nell'ambito del centesimo anniversario del Tram di Opicina>> e con lo stanziamento di 125.000 euro per l'anno 2002.
39. Al fine di permettere l'avvio di attività preliminari, anche progettuali, relative a opere inserite nella legge 21 dicembre 2001, n. 443, onde facilitare la relativa acquisizione dei finanziamenti statali e/o comunitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare appositi incarichi ai soggetti individuati dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonché a società, organismi universitari o di ricerca, nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti e a sostenere gli oneri connessi derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
40. Ad avvenuto finanziamento delle opere, gli oneri sostenuti in relazione alla previsione di cui al comma 39 sono recuperati sulla parte di spese generali e tecniche dei relativi quadri economici e confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4002 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione <<Spese per incarichi a società, organismi universitari o di ricerca, professionisti singoli o associati, per l'avvio delle attività preliminari, anche progettuali, relative alle opere previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443>> e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2002.
42. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>, nonché le attribuzioni di competenza dei capitoli recanti l'indicazione <<spostamento al Servizio>>.
Note:
1Comma 13 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 14/2003
2Parole soppresse al comma 26 da art. 4, comma 43, L. R. 1/2004
3Parole sostituite al comma 27 da art. 4, comma 44, L. R. 1/2004
4Comma 30 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 15/2004
5Comma 5 abrogato da art. 4, comma 31, L. R. 1/2005
6Comma 11 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 1/2005
7Parole aggiunte al comma 39 da art. 4, comma 164, L. R. 1/2005
8Parole sostituite al comma 39 da art. 6, comma 105, L. R. 2/2006
9Parole sostituite al comma 27 da art. 5, comma 57, L. R. 1/2007
10Parole sostituite al comma 27 da art. 15, comma 7, L. R. 12/2009
11Comma 26 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
12Comma 27 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
13Comma 19 abrogato da art. 64, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021