LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 2002, n. 23

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali, promozione e valorizzazione della famiglia)
1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di 27.900.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2001 e ai precedenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 27.900.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4305 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria, con la denominazione <<Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale, per il maggiore fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2001 e ai precedenti>> e con lo stanziamento di 27.900.000 euro per l'anno 2002.
3. Per il potenziamento delle attività delle Aziende per i servizi sanitari regionali mirate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 7.1.4.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 1.500.000 euro per l'anno 2002.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), sezione di Trieste, un contributo straordinario decennale di 26.000 euro, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale e per gli interessi, del mutuo stipulato a copertura della maggiore spesa per la realizzazione del centro diurno per soggetti handicappati di via Monte San Gabriele a Trieste.
5. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e dell'elenco analitico delle voci relative al maggiore costo dell'opera.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di 26.000 euro annui, con l'onere complessivo di 78.000 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4859 (2.1.242.5.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), sezione di Trieste, a parziale sollievo degli oneri del mutuo stipulato a copertura della maggiore spesa per la realizzazione del centro diurno per soggetti handicappati di via Monte San Gabriele a Trieste>> e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.
7. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 si provvede mediante riduzione di 26.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, del limite d'impegno decennale autorizzato, per 1.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2002, dall'articolo 4, comma 81 - tabella C - della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.253/capitolo 4875, corrispondenti all'unità provvisionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002/capitolo 4875 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 78.000 euro, suddivisi in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004. La riduzione autorizzata per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.
8. L'Associazione italiana sclerosi multipla è autorizzata, in sanatoria, a utilizzare per la copertura della spesa già sostenuta per il completamento dei lavori di realizzazione del centro per l'assistenza ai soggetti affetti da sclerosi multipla "Villa Sartorio" di Trieste, il contributo assegnato ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, per l'intervento medesimo.
9. L'Associazione di cui al comma 8, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, corredata della relazione tecnica illustrativa delle opere realizzate, del certificato di regolare esecuzione e della documentazione di spesa.
10.
Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:
<<7. In applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che prevede l'intervento delle Regioni per il coordinamento della raccolta e dell'elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel proprio ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie con fondi aggiuntivi a quelli statali di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge 451/1997.>>.

11. 
( ABROGATO )
(2)
12. 
( ABROGATO )
(3)
13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 13, L. R. 14/2003
2Comma 11 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3Comma 12 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.