LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 2002, n. 23

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/08/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1) della lettera a) del comma 5 dopo le parole: <<agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001>> sono aggiunte le seguenti: <<al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000>>;
b) al comma 14 le parole: <<corrispondente al maggior gettito per il 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<corrispondente al maggior gettito per il 2000>> e le parole: <<sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000>>;
c) al comma 15 le parole: <<corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<corrispondente alla somma del maggior gettito per l'anno 2000>> e le parole: <<sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000>>.

2.
Il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è sostituito dal seguente:
<<11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda ovvero il Consorzio.>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2002.
4. All'articolo 2, comma 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3) della lettera a) le parole: <<per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine-Villanova>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale>>;
b) al numero 4) della lettera a) le parole: <<per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova-Gorizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale>>.

5. Per l'accesso ai programmi di cui al comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, relativamente agli interventi di cui ai numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2001, come modificati dal comma 4, le Province devono presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, apposita richiesta indicante la tipologia di ogni singola opera ed il relativo importo.
6. Il Comune di Udine è autorizzato a sostituire uno o più interventi, già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con un intervento finalizzato a realizzare i lavori di ristrutturazione della ex Casa Colombatti Cavazzini e del Lascito Ferrucci, per un importo pari agli interventi sostituiti. Il Comune di Udine deve presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva la sostituzione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 3, comma 52, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 53, L. R. 1/2003