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Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 9
 (Sanzioni)
1. L'uso del marchio in assenza di autorizzazione, nonché la violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria stabilita da un minimo di 104 euro ad un massimo di 15.500 euro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione approvato dalla Giunta regionale.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, può altresì essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.