LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 21

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 11
 (Etichettatura)
1. I soggetti che hanno l'autorizzazione all'uso del marchio appongono sul prodotto il logo <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, secondo le modalità previste nell'autorizzazione stessa.
2. L'ERSA individua il logo contenente la dicitura di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, può essere apposta in etichetta una dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 8, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate.
4. Nel caso di provenienza regionale, alla dicitura di cui al comma 1 sono aggiunte le parole <<Prodotto in Friuli Venezia Giulia>>.