LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 139
 (Divieti e doveri)
1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.