LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 148
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:
a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;
b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;
c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;
d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;
d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;
e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 81, comma 1, L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 4/2016