LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 117
 (Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)
1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.
2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:
a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.