LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 4
 (Bacini di rilievo regionale)
1. Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:
a) il bacino idrografico del torrente Slizza;
b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;
c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.
2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.
3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.