LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/2002
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 15
 (Norme di salvaguardia)
1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino regionale, contestualmente all'approvazione del progetto del piano di bacino, la struttura regionale competente in materia di idraulica impone misure di salvaguardia nell'ambito dei bacini di cui all'articolo 4.
2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono vincolanti dalla data di pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente della Regione diffida l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, da indicarsi nella diffida stessa. Decorso inutilmente detto periodo, il Presidente della Regione adotta, con ordinanza cautelare, le necessarie misure a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropica, dandone comunicazione agli interessati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2012
2Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2012