LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO III
 Requisiti degli esecutori di lavori pubblici
Art. 13
 (Qualificazione)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.
Art. 14
 (Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)
1. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea dimostrano l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d'origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 9/2006
Art. 15
 (Soggetti ammessi alle gare)
1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.