LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 8
 (Livelli e contenuti della progettazione)
1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 17/2006
2Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
3Comma 8 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 11/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2010.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 2/2024