LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 49
 (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)
1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'articolo 50.