LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 11
 (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2009
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2010
5Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 70, L. R. 14/2012
7Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
8Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
9Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
10Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 27/2012
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
12Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
13Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013
14Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013
16Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 23/2013
17Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 18, L. R. 20/2015
20Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
21Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
22Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
23Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2015
24Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015
25Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015
26Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 11, L. R. 25/2016
27Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016
28Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016 nel testo modificato da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
30Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
31Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
32Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dall'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
34Il testo del presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 2/2024, è il seguente: <<(Incentivi alle funzioni tecniche) 1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.
35Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024