LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO IV
 Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente
Art. 16
 (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in amministrazione diretta.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;
b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:
1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;
2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'articolo 18.
4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.
7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.
8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
3Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
Art. 17

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 13, comma 5, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
3Numero 8 bis) del comma 3 aggiunto da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 11/2009
4Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 18

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2006
3Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 20

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 13, comma 6, L. R. 12/2003
2Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 21

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
2Comma 4 sostituito da art. 13, comma 7, L. R. 12/2003
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 9/2006
4Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 22

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009
7Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 22 bis
 (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.
2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 92, L. R. 27/2014
Art. 23
 (Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017
3Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, come sostituito dal citato art. 11, L.R. 2/2024.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 24
 (Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L. R. 12/2003
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2006
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 13/2014