LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 7
 (Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
5Derogata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 32, L. R. 24/2009
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
7Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
8Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
9Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
10Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
11Comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024