LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 51
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva)
1. L’Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell’articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.
2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:
a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house;
b) consorzi di bonifica;
c)   ( ABROGATA )
d) consorzi tra enti pubblici;
f) società a prevalente partecipazione regionale;
g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:
a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.
4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:
a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti e la loro approvazione;
a bis)   ( ABROGATA )
b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;
c)   ( ABROGATA )
d) (SOPPRESSA);
e)   ( ABROGATA )
f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all’ente delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;
h)   ( ABROGATA )
i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.
8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.
9.  
( ABROGATO )
10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.
10 bis.  
( ABROGATO )
10 ter.  
( ABROGATO )
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.
Note:
1Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003
2Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005
5Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005
6Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
7Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
8Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
9Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006
10Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008
11Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008
12Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009
13Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009
16Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
17Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010
18Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011
19Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011
21Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012
22Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012
23Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012
24Integrata la disciplina della lettera g) del comma 7 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013
25Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013
26Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 6, L. R. 3/2015
27Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 14/2016
29Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
30Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
31Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
32Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
33Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
34Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
35Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
36Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
37Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
38Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
39Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
40Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
41Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
42Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
43Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
44Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024
45Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024
46Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024
47Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.