LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 48
 (Formazione professionale e studi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.
2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.