LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 24
 (Clausole contrattuali)
1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 8, L. R. 12/2003