LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 23
 (Lavori in economia)
1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
2. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo.
3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017
3Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, come sostituito dal citato art. 11, L.R. 2/2024.
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024