LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 13
 (Qualificazione)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.