LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 10
 (Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del progetto per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 2/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024