LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO IV
 Commissione regionale per l'artigianato
Art. 21
 (Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d)   ( ABROGATA )
3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:
a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;
b) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;
c) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;
d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23 bis.
4.  
( ABROGATO )
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
3Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
7Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
8Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017
Art. 22
 (Composizione e funzionamento)
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
2. Essa è composta:
a) dall'Assessore competente che la presiede;
b) dal Direttore centrale attività produttive;
c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
d) dal dirigente regionale dell'INPS o un suo delegato permanente.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni per l'artigianato.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:
a) curare l'istruttoria dei ricorsi;
b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;
c) adempiere a ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
Note:
1Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.