LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 54 bis
 (Contributi per l'artigianato tipico)
1. Al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nelle produzioni tipiche, contributi a fondo perduto nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 75 sono individuati i settori appartenenti alle produzioni artigianali tipiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 11, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 5/2026