LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 54 bis
 (Contributi per l'artigianato tipico)
1. Al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nelle produzioni tipiche, contributi in conto capitale nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 75 sono individuati i settori appartenenti alle produzioni artigianali tipiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 11, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.