LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 40 ter
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
(3)
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
7.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.