LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 57
 (Diffusione e promozione del commercio elettronico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Comma 4 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2011