LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 19
 (Composizione e funzionamento)
1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all’adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.
2. Ciascuna Commissione è composta:
a) da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;
b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;
c) da un funzionario dell'INPS;
d) da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 7, L. R. 7/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
4Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 19, lettera d), numero 1), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 2), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 3), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.