LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 28
 (Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)
1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;
b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.
c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017 .
6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004
3Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011
7Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
8Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
9Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015
13Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021