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Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 5
 (Banca del germoplasma)
1. Al fine di garantire la conservazione ex situ delle accessioni di cui all'articolo 1, comma 1, per breve, medio e lungo periodo, viene istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l'Università degli studi di Udine.
2. Le attività di conservazione e gestione ex situ del germoplasma presso la BaGAV devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard previsti dagli analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.