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Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/05/2002
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 2
 (Registro volontario regionale)
1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.
2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
2 bis. Ai fini dell'iscrizione al registro di cui al comma 1 l'ERSA può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati in relazione alla tipologia di specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni.
3. L'iscrizione nel registro volontario regionale è gratuita ed eseguita a cura dell'ERSA. L'iscrizione avviene su iniziativa dell'ERSA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché di singoli cittadini. Alla domanda d'iscrizione è allegata, a cura del presentatore, una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica. Il materiale iscritto nel registro volontario regionale può essere cancellato dall'ERSA quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1. Il regolamento prevede:
a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
b) che le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 28, lettera a), L. R. 15/2014
2Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 28, lettera b), L. R. 15/2014