LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 6
 (Disposizioni in materia di donazione e trapianto)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.
2. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purché già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.
3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2 e al comma 2 bis.
4. Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di espianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore di organo deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.
5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.>>;
6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
2Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
3Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
6Comma 6 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004