LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 2
 (Atto aziendale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l'adozione, da parte delle Aziende sanitarie regionali, dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000.