LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 10
 (Modifiche e abrogazioni di norme regionali)
1.  
( ABROGATO )
(4)
2.
All'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.>>.

4. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole <<in possesso della cittadinanza italiana e>> sono abrogate.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.
L'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Svolgimento dell'attività ispettiva)
1. L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.
2. Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3. Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.>>.

7.
L'articolo 10 della legge regionale 21/1992 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Interventi conseguenti all'attività ispettiva)
1. Le risultanze dell'attività ispettiva di cui all'articolo 8 sono comunicate all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. Qualora tali risultanze evidenzino il verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, la Regione risolve il contratto del Direttore generale dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.>>.

8. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
9.  
( ABROGATO )
(1)
10.  
( ABROGATO )
(2)
11.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
2Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
3Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
4Comma 1 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
5Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
6Comma 4 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 2, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
7Comma 4 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.