LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 10
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)
1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima:
a)   ( ABROGATA )
b) articolo 7, commi 17, 18 e 19;
c) articolo 7, commi 20, 21 e 22;
d) articolo 7, commi 32, 33 e 34.
(1)
2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 138 - Tabella F, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:
U.P.B.capitolo
23.1.62.1.2867681
23.1.62.2.2907709
24.2.62.2.3318010
23.2.62.2.3097827

sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 15/2004