LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 8
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alla unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, attraverso la concessione di appositi finanziamenti nella misura prevista dal comma 7, al progetto proposto dal Consiglio d'Europa nel quadro del Patto di stabilità per i Balcani diretto alla costituzione e funzionamento nella regione di un Campus UNIDEM per la formazione giuridica di funzionari e amministratori dei Paesi del Sud-est europeo.
6. Il finanziamento regionale viene corrisposto alla Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa previa domanda, da presentarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto. Agli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento provvede il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 718 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione con sede a Parigi, avente la finalità di riunire le collettività locali d'Europa che, nel proprio ambito di competenza, attuano programmi e azioni di prevenzione della delinquenza e dell'insicurezza delle città. I diritti conseguenti all'adesione al Forum sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
9. Gli oneri derivanti dal comma 8, valutati in complessive lire 30 milioni, suddivise in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, fanno carico alla unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. In attuazione del Protocollo d'intesa firmato in data 26 luglio 1999 tra i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e al quale hanno successivamente aderito le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a sostenere le spese per l'attività della Task Force del Nord Est.
11. L'attività della Task Force, quale organismo di coordinamento del sistema economico-produttivo del Triveneto, è volta a promuovere nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e nei Paesi del Mediterraneo le iniziative delle imprese aventi sede legale nel Triveneto.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente gli ambiti di intervento e le spese a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia a supporto dell'attività della Task Force del Nord Est. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14.  
( ABROGATO )
(9)
15. Per le finalità previste dal comma 70 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2001 e di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per concorrere all'attivazione di specifici programmi finalizzati ad incoraggiare la diffusione dell'apprendimento delle lingue nel quadro della decisione dell'Unione Europea di proclamare l'anno 2001 <<Anno europeo delle lingue>>. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 milione per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.6.1.61 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 749 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. All'articolo 134 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al comma 18 le parole da <<la Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi>> a <<estero.>> sono sostituite dalle parole <<la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo-Friulia-Lis SpA di mezzi finanziari da utilizzare attraverso forme di collaborazione con la Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA per:
a) la prestazione di garanzie alle attività di investimento e finanziamento riguardanti l'area balcanica;
b) la prestazione di garanzie a copertura dei rischi connessi alle esportazioni verso i Paesi dell'area balcanica;
c) la partecipazione ad iniziative finalizzate a finanziare o garantire investimenti e/o accordi di collaborazione industriali o commerciali nell'area balcanica.>>.
19.
All'articolo 134 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
<<18 bis. Le forme di collaborazione di cui al comma 18 sono realizzate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra la Friulia-Lis SpA e la Finest SpA per la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo all'attivazione da parte della Finest stessa dello sportello unico per l'internazionalizzazione in funzione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 medesimo.>>.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre contributi per complessive lire 100 milioni da erogare alle Università degli Studi della regione per la concessione di borse di studio per lo svolgimento di stage formativi da effettuarsi presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a stipulare apposite convenzioni con le citate Università degli Studi per la definizione dei requisiti e dei criteri di individuazione dei soggetti destinatari, nonché delle condizioni e delle modalità di concessione delle borse di studio.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.15.1.573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 726 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3641 del 24 novembre 2000 concernente la destinazione per l'anno 2000 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 nonché la individuazione del parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, di cui all'articolo 23, comma 5, della medesima legge regionale 7/1999, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, ai fini dell'accelerazione degli interventi, ad adottare i conseguenti decreti di iscrizione degli stanziamenti, come previsto dal citato articolo 23, commi 5 e 6, della legge regionale 7/1999, a valere sulle risorse del Fondo stanziate per l'esercizio 2000 e trasferite all'esercizio 2001.
24. Il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche e umanitarie ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale. Con apposito regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione.
25. In attesa della emanazione di un nuovo provvedimento organico concernente gli interventi della Regione a favore dei corregionali all'estero, e al fine di dare continuità agli stessi, la competenza relativa alle iniziative di politica attiva in materia di emigrazione, di cui alla legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita al Servizio autonomo per i corregionali all'estero.
26. È istituito il Servizio autonomo per i corregionali all'estero, con sede nella città di Udine. Tale Servizio svolge i compiti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 43/1986.
27.  
( ABROGATO )
28. Per l'anno 2001 è confermata la validità del programma degli interventi e delle modalità attuative approvati dalla Giunta regionale per l'anno 2000, compresi, con riferimento all'anno 2001, i termini ivi previsti per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi al predetto Servizio autonomo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma.
29. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, è trasferita al Servizio autonomo per i corregionali all'estero la trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del disciolto ERMI o di altri Servizi regionali per quanto attiene alle competenze in materia di emigrazione.
30. Per il finanziamento dei programmi di cui ai commi 25 e 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 5580 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31.  
( ABROGATO )
32.  
( ABROGATO )
33.  
( ABROGATO )
34.  
( ABROGATO )
35.  
( ABROGATO )
36.  
( ABROGATO )
37.  
( ABROGATO )
38. Per l'attuazione delle iniziative di politica attiva in materia di immigrazione, di cui al titolo I della legge regionale 46/1990 e all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 13/2000, ivi compresi gli oneri relativi all'attuazione dei commi da 33 a 37, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4949 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41.  
( ABROGATO )
(2)
42. In relazione alle competenze attribuite alle Regioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche richiesti dagli interessati, previo conforme avviso dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.
43. L'attività relativa alla gestione dei rimborsi di cui al comma 42 è demandata al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.
44. Per le finalità previste dal comma 42, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.16.1.2211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; il precitato capitolo 766 è inserito nell'Elenco 1 - <<Spese obbligatorie>> annesso al Documento tecnico precitato.
45.  
( ABROGATO )
(8)
46.
L'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come modificato dall'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 19/1987, è così sostituito:
<<Art. 4
 
1. Il Conservatore della Villa è autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per l'acquisto di materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori in economia, alle spese per l'acquisto di attrezzature e servizi necessari all'organizzazione di attività espositive che si svolgono nella Villa, nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini, previo parere della Direzione regionale competente.
2. Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.
3. Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare trimestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.
4. Le spese autorizzate per le finalità del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo è determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.>>.

47. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 56/1975, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1461 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Nel quadro di un'azione volta alla valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e naturalistiche e ad una sempre maggiore conoscenza e diffusione delle relative tematiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo nell'importo massimo di lire 50 milioni e fino al 90 per cento della spesa ammissibile per il funzionamento e per l'attività svolta nell'ambito della divulgazione e promozione dei valori forestali ed ambientali, della ricerca, della documentazione e della didattica.
49. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivise in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.3.44.1.566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 2800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativamente alle spese sostenute sui capitoli ordinari di funzionamento per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti del triennio previsto dalla normativa statale, il Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente assume, al fine della corretta contabilizzazione, il corrispondente impegno di spesa sull'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2552 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sulla unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 1047 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. Per le esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale e quelle disciplinate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2015. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l'organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e della Conferenza dei dirigenti di cui all'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali.
53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.
54. All'articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 47 e 48 sono abrogati.
55.  
( ABROGATO )
56.  
( ABROGATO )
57.  
( ABROGATO )
58.  
( ABROGATO )
59.  
( ABROGATO )
60.  
( ABROGATO )
61. Agli interventi relativi a opere idro-geologiche, idrauliche ed igienico-sanitarie finanziate con fondi statali, si applica il disposto di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, della legge regionale 7/1999, avuto riguardo agli atti statali di riparto dei fondi.
62. La misura delle indennità che competono ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di Amministrazione nonché a quelli dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti, in tutti i casi in cui la nomina dell'organo spetti alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli affari della Presidenza.
63. All'articolo 4 della legge regionale 2/2000, al comma 22, le parole <<annualità dal 2003 al 2015>> sono sostituite dalle parole <<annualità dal 2003 al 2010>>.
64. Gli oneri per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 13/2000, fanno carico alle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.2.8.1.659 e 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 550, 9630 e 9631, nonché 9650 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori eseguiti in economia con la forma dell'amministrazione diretta, l'importo complessivo della spesa ammessa non può essere superiore a 200.000 euro, esclusa la spesa per il personale eventualmente assunto e al netto dell'IVA.
66.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed assumere iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla presente legge per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.
2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale che individua modalità e termini di realizzazione.
3. Gli adempimenti connessi alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono demandati al Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.>>.

67. Per le finalità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 66, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.24.2.1405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9406 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, come sostituito dall'articolo 53, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, ivi comprese quelle della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.
69. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999 sono demandati al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.
70.  
( ABROGATO )
(3)
71. Nell'ambito della razionalizzazione degli interventi sul patrimonio immobiliare relativo al territorio provinciale di Trieste, al fine dell'istituzione della <<Casa comune della Mitteleuropea>>, prevista dalla legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, l'Amministrazione regionale, nel quadro del progetto organico di cui all'articolo 9, comma 3, della medesima legge 10/2000, è autorizzata ad utilizzare, per l'acquisto del compendio del Castello di Duino, le risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla permuta di <<Villa Hausbrandt>>, e da eventuali alienazioni di altri beni immobili, con esclusione dell'Hotel Europa, fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni.
72.  
( ABROGATO )
73. In ottemperanza agli obblighi di competenza e in prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, il termine per il versamento dei canoni di concessione è fissato al 30 settembre 2001. Conseguentemente, a tale data è altresì differito il termine per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni.
74. I capitoli 584, 588, 591, 592, 1545, 1546, 1547, 2060, 2476, 2967, 2968, 3630, 4060, 7530 e 9669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'Elenco 1 - <<Spese obbligatorie>> annesso al Documento tecnico precitato.
75. I capitoli 68, 97, 304, 431, 589, 591, 592, 595, 610, 765, 820, 882, 995, 1515, 1605, 1780, 1953, 2065, 2253, 2969, 3187, 4104, 4245, 4262, 4720, 4890, 4948, 5005, 5018, 5795, 6030, 6200, 7700, 7780, 8520, 9005, 9405 e 9825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'Elenco 3 - <<Spese di funzionamento>> annesso al Documento tecnico precitato.
76. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Commi 27 e 32 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 41 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
3Comma 70 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
4Parole sostituite al comma 28 da art. 7, comma 37, L. R. 23/2001
5Comma 29 bis aggiunto da art. 7, comma 38, L. R. 23/2001
6Parole sostituite al comma 52 da art. 7, comma 41, L. R. 23/2001
7Parole soppresse al comma 52 da art. 6, comma 22, L. R. 20/2002
8Abrogato il comma 45, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
9Comma 14 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
10Parole aggiunte al comma 52 da art. 7, comma 26, L. R. 19/2004
11Parole sostituite al comma 52 da art. 7, comma 26, L. R. 19/2004
12Comma 31 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
13Comma 33 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
14Comma 34 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
15Comma 35 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
16Comma 36 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
17Comma 37 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
18Integrata la disciplina del comma 52 da art. 7, comma 11, L. R. 15/2005
19Comma 55 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
20Comma 56 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
21Comma 57 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
22Comma 58 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
23Comma 59 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
24Comma 60 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
25Parole aggiunte al comma 48 da art. 6, comma 52, L. R. 22/2007
26Comma 52 bis aggiunto da art. 7, comma 31, L. R. 22/2007
27Parole aggiunte al comma 52 da art. 7, comma 72, L. R. 30/2007
28Comma 72 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
29Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
32Parole aggiunte al comma 52 da art. 15, comma 26, L. R. 18/2011
33Comma 39 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 23/2012
34Comma 40 abrogato da art. 44, comma 1, lettera e), L. R. 23/2012
35Parole aggiunte al comma 48 da art. 2, comma 17, L. R. 5/2013
36Integrata la disciplina del comma 52 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
37Integrata la disciplina del comma 52 bis da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
38Parole soppresse al comma 52 da art. 20, comma 1, L. R. 26/2015
39Parole aggiunte al comma 52 da art. 7, comma 17, L. R. 33/2015
40Parole soppresse al comma 52 da art. 10, comma 24, L. R. 14/2016