LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 3
 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.
3. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2009
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 19/2012
3Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera u), L. R. 34/2017