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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 22
 (Norma finanziaria)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, nell'unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è istituito <<per memoria>> nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 1725 (1.1.152.1.01.01) - Rubrica n. 10 - Servizio elettorale - funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione <<Rimborsi ai Comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione>>. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 1725 è inserito nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.