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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 21
 (Norma di rinvio)
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 1 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
1 bis. Al presidente ed ai componenti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2002
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 23/2002