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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 13
 (Schede di votazione)
1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle <<A>> e <<B>> allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'articolo 10.
2. Le schede sono fornite dal Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 9, comma 1.