LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

CAPO III
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato
Art. 20
 (Modifiche alla legge regionale 9/1998)
1.
Il titolo della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato>>.

2.
La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 9/1998 è sostituita dalla seguente:
 <<Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.

3.
All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1.In ottemperanza all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, il Presidente della Regione provvede alla notifica alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.>>.

4. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 9/1998, le parole <<Presidente della Giunta regionale>> sono sostituite dalle parole <<Presidente della Regione>>.
5.
All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
<<7 bis.Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:
a) la Direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla Giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;
b) la Direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a).>>.

6.
All'articolo 1 della legge regionale 9/1998, il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8.Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7 bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.