LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

CAPO I
 Disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006
Art. 1
 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.
2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del DOCUP, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del DOCUP.
(2)
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.
4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
6. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce l'allocazione di tali risorse nell'ambito degli interventi previsti dal Docup obiettivo 2 2000-2006 quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 9, comma 82, L. R. 3/2002
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 113, L. R. 22/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 47, L. R. 24/2009
Art. 2
 (Rapporti con la Friulia SpA)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo dell'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento:
a) alle modalità e ai termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, in conformità alle previsioni del DOCUP e alle disposizioni comunitarie e regionali;
b) alle modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione e di controllo;
c) alle modalità di gestione dei dati necessari ad assicurare l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma;
d) alle modalità di attuazione delle azioni del DOCUP che venissero affidate alla società medesima;
e) al compenso per le attività connesse alla gestione del fondo, nonché alle modalità e ai termini di erogazione del compenso stesso.
Art. 3
 (Modalità attuative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'articolo 9, lettera m), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla Commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.
3. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della Giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1.
4. I direttori regionali e di Servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazione di pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.
5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione.
6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
Art. 4
 (Rapporti con le banche)
1. Al fine di attuare le azioni del DOCUP che prevedono la concessione di contributi alle imprese sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in raggruppamento, che rispondono ai requisiti tecnico - organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche medesime, singole o in raggruppamento, e l'Amministrazione regionale.
2. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - compresa l'obliterazione delle stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 17 - nonché le attività di accertamento della realizzazione delle iniziative medesime, fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 5
 (Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura "assistenza tecnica" nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006.
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione <<Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari>> alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati che presentano sufficiente disponibilità:
UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.
4. La contabilizzazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione <<Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006>>.