LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 4
 (Rapporti con le banche)
1. Al fine di attuare le azioni del DOCUP che prevedono la concessione di contributi alle imprese sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in raggruppamento, che rispondono ai requisiti tecnico - organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche medesime, singole o in raggruppamento, e l'Amministrazione regionale.
2. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - compresa l'obliterazione delle stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 17 - nonché le attività di accertamento della realizzazione delle iniziative medesime, fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.