LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 2
 (Rapporti con la Friulia SpA)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo dell'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento:
a) alle modalità e ai termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, in conformità alle previsioni del DOCUP e alle disposizioni comunitarie e regionali;
b) alle modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione e di controllo;
c) alle modalità di gestione dei dati necessari ad assicurare l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma;
d) alle modalità di attuazione delle azioni del DOCUP che venissero affidate alla società medesima;
e) al compenso per le attività connesse alla gestione del fondo, nonché alle modalità e ai termini di erogazione del compenso stesso.