LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 2001, n. 23

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2001
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 547.088.149.458 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e nel bilancio per l'anno 2001, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2000, nell'importo di lire 620.387.681.401, con una differenza in aumento di lire 73.299.531.943, di cui lire 67.819.738.882 costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) articolo 3, comma 2 - capitolo 4300 - lire 46.878.005.772;
b) articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitolo 4949 - lire 1.500 milioni;
c) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - lire 994.787.006;
d) articolo 4, comma 36 - capitolo 9621 - lire 1.608.902.141;
e) articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitolo 2421 - lire 4.692.840.483; capitolo 2259 - lire 8.300.795.990;
f) articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitolo 9313 - lire 1.269 milioni;
g) articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 9710 (partita n. 115) - lire 2.575.407.490.
2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per il triennio 2001-2003, disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l'anno 2003, è ridotta di complessive lire 167.600 milioni, suddivise in ragione di lire 18.000 milioni per l'anno 2001, lire 76.000 milioni per l'anno 2002 e lire 73.600 milioni per l'anno 2003; l'autorizzazione alla stipula di uno o più contratti preliminari di mutuo nell'anno 2001 sino alla concorrenza di lire 172.500 milioni, disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di lire 18.000 milioni. Dette riduzioni sono effettuate in corrispondenza delle revoche o riduzioni di spesa disposte dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati a fianco di ciascuna indicati:
a) articolo 2, comma 10 - Tabella B - capitolo 56;
b) articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitoli 4441, 4851, 4883 e 4922;
c) articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitoli 2334, 2428, 2427, 2544, 2504, 3328, 3335, 3351, 2665;
d) articolo 5, comma 14 - Tabella E - capitolo 5188;
e) articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitoli 6574, 6577, 7709, 7827, 8010, 9263, 9264 e 9267;
f) articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 182.
3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.